ARTICOLO 1 – Denominazione e sede
È costituito, nel rispetto del Codice civile, del D. Lgs. 117/2017 e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: Associazione di promozione sociale PER ROMA che assume la forma giuridica di associazione, non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.
L’Associazione ha sede legale in via Nazionale, 66 nel Comune di Roma. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.
ARTICOLO 2 – Statuto
L’Associazione di promozione Sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Il Consiglio delibera le eventuali modifiche statutarie e l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.
ARTICOLO 3 – Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza i Soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
ARTICOLO 4 – Interpretazione dello statuto
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.
ARTICOLO 5 – Finalità e attività
L’Associazione si pone come risposta, da parte di cittadini di buona volontà, alla grave situazione di degrado amministrativo, morale e politico della città di Roma ed è animata dalla consapevolezza della urgenza di restituire alla Capitale d’Italia, centro del cattolicesimo, erede di millenni di civiltà, punto di riferimento ideale per il mondo intero, il prestigio, l’efficienza e la dignità che le competono.
A tale scopo, gli associati ritengono esigenza prioritaria che le componenti migliori della società cittadina prendano piena consapevolezza della realtà romana e tornino ad un ruolo di protagonista nella vita pubblica. Intendono favorire tale processo, operando, in particolare, per una maggiore informazione, da parte dei romani e dei forestieri, sulla storia e sull’attualità cittadina, per un più stretto ed efficace rapporto fra l’opinione pubblica e le istituzioni e per l’impegno diretto dei cittadini nella gestione della cosa pubblica.
L’Associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, di educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale anche con finalità educativa; promuove altresì:
- interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- formazione universitaria e post-universitaria;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni;
- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata;
- tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle
- pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all’articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all’articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata mediante la realizzazione delle seguenti azioni:
- promozione di eventi, corsi, attività su tutto il territorio nazionale e regionale;
- elaborazione, presentazione, promozione e realizzazione di progetti di solidarietà sociale, tra cui l’attuazione di iniziative socio-culturali;
- analisi e studi statistici, sociologici e antropologici nelle diverse finalità
- supporto ad enti pubblici e privati nella ideazione, creazione e gestione di iniziative;
- promozione e organizzazione di corsi di formazione.
L’Associazione di promozione sociale Per Roma opera nel territorio nazionale e principalmente nella Regione Lazio.
ARTICOLO 6 – I Soci
Chiunque può essere Socio dell’Associazione di promozione sociale Per Roma senza distinzione di età, di nazionalità, di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.
L’ammissione all’Associazione è deliberata dal Consiglio su domanda dell’interessato. La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro dei Soci.
In caso di rigetto della domanda, il Consiglio comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante Socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’Assemblea, in occasione della successiva convocazione.
L’ammissione a Socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.
L’Associazione è composta da sei categorie di Soci, fatta salva la facoltà del Consiglio di individuare ulteriori categorie di Soci e di prevedere quote associative differenti:
- Fondatori: coloro che sono intervenuti alla costituzione dell’Associazione. La loro qualità di Soci ha carattere di perpetuità e non sono soggetti ad iscrizione annuale. La qualifica di Socio Fondatore può essere successivamente riconosciuta anche ad altri Soci, previo consenso dei Soci Fondatori;
- Soci Operativi o Volontari: le persone fisiche che aderiscono all’Associazione prestando una attività gratuita e volontaria secondo le modalità stabilite dal Consiglio.
- Soci Ordinari: chiunque aderisca all’Associazione, accettandone le finalità e gli scopi e si impegna a partecipare alle attività sociali e a osservare lo statuto e il regolamento;
- Soci Sostenitori: chiunque aderisce all’Associazione accettandone le finalità e gli scopi e impegnandosi ad osservare lo statuto e il regolamento e contribuisce con una quota di almeno 5 volte quella dei Soci ordinari;
- Soci Aderenti: possono essere riconosciuti Soci Aderenti enti, società, associazioni, fondazioni, università, istituti di istruzione di ogni ordine grado, pubblici o privati, che condividendo gli obiettivi dell’Associazione si impegnano per la sua promozione e per la realizzazione di progetti mirati al raggiungimento degli scopi sociali. Inoltre sono Soci Aderenti i soci di organizzazioni, associazioni ed enti aventi finalità analoghe a quelle dell’Associazione, con i quali quest’ultima abbia stipulato apposite convenzioni;
- Benemeriti: la Presidenza può attribuire la qualifica di Socio Benemerito a persone fisiche o giuridiche che, condividendo gli scopi dell’Associazione, hanno contribuito in modo particolarmente significativo alla loro realizzazione con opere, prestazioni professionali, elargizioni. Tale attribuzione è soggetta a ratifica da parte del Consiglio.
I Soci Ordinari, Aderenti e Sostenitori devono provvedere ogni anno al rinnovo dell’adesione versando la quota associativa, il mancato versamento della quota associativa comporta la decadenza da Socio.
L’importo delle quote associative è determinato dal Consiglio.
ARTICOLO 7 – Diritti e doveri dei Soci
I Soci hanno il diritto di:
- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell’Associazione e controllarne l’andamento;
- essere rimborsati delle spese effettivamente autorizzate, sostenute e documentate per l’attività prestata;
- prendere conoscenza dell’ordine del giorno delle assemblee nonché degli atti presupposti o connessi, prendere visione del bilancio;
- votare in Assemblea. Ciascun Socio ha diritto ad un voto;
e il dovere di:
- rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.
Non è ammessa la categoria dei Soci temporanei e la quota associativa è intrasmissibile.
ARTICOLO 8 – Qualità di volontario
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’Associazione.
ARTICOLO 9 – Recesso ed esclusione del Socio
Il Socio può recedere dall’Associazione mediante comunicazione scritta da inviare alla Presidenza. Il recesso ha effetto dalla data di chiusura dell’esercizio sociale nel corso del quale è stato esercitato.
Il Socio può essere espulso dall’Associazione, su proposta dei Probiviri, in caso di inadempienza dei doveri previsti o per altri gravi motivi che abbiano arrecato danno morale e/o materiale all’Associazione stessa.
L’espulsione del Socio è deliberata dal Consiglio, e deve essere ratificata dall’Assemblea dei Soci nella prima riunione utile. È comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.
I Soci receduti e/o esclusi e coloro che abbiano cessato di appartenere all’Associazione non possono richiedere la restituzione dei contributi versati, né hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’Associazione.
ARTICOLO 10 – Gli organi sociali
Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei Soci;
- il Consiglio;
- la Presidenza;
- il Presidente;
- il Segretario Generale;
- la Consulta;
- il Collegio dei Revisori.
Possono essere nominati agli uffici e alle cariche sociali tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e partecipato attivamente alla vita associativa
ARTICOLO 11 – L’Assemblea dei Soci
L’Assemblea dei Soci è costituita da tutti i Soci dell’Associazione in regola con il versamento delle quote associative. È convocata almeno una volta all’anno dal Presidente dell’Associazione mediante avviso scritto contenente la data della riunione, l’orario, il luogo, l’ordine del giorno e l’eventuale data di seconda convocazione. Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail pec spedita/divulgata almeno 15 giorni prima della data fissata per l’Assemblea al recapito risultante al libro dei Soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell’Associazione. L’Assemblea, in caso di necessità, può essere tenuta on line.
I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.
Delle riunioni dell’Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’Associazione, in libera visione a tutti i Soci.
L’Assemblea dei Soci può essere convocata in sessione straordinaria quando ne facciano domanda almeno un quinto dei Soci, ovvero la maggioranza dei Consiglieri, ovvero ancora il Collegio dei Revisori dei conti e nella domanda siano indicati gli argomenti da trattare.
L’Assemblea dei Soci esercita le seguenti funzioni:
- determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’Associazione;
- elegge e revoca i membri del Consiglio;
- elegge e revoca i Revisori dei conti e i Probiviri
- ratifica le nomine dei membri della Consulta effettuate dal Consiglio;
- ratifica le modifiche statutarie approvate dal Consiglio;
- approva il bilancio preventivo e il bilancio consuntivo, corredati dalla relazione economico-morale della Presidenza e dalla relazione del Collegio dei Revisori dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi Sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull’esclusione dei Soci;
- delibera in merito allo scioglimento, alla trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;
- delibera su ogni altro argomento inserito nell’ordine del giorno, redatto dalla Presidenza anche tenendo conto degli argomenti indicati nella domanda di convocazione.
I lavori dell’Assemblea dei Soci, ivi comprese le modalità di votazione e di scrutinio, sono disciplinati dal regolamento.
ARTICOLO 12 – Validità dell’Assemblea
L’Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri Soci, conferendo delega scritta. Ciascun Socio è portatore di un numero massimo di tre deleghe.
È ammessa l’espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l’identità del Socio che partecipa e vota.
Le deliberazioni dell’Assemblea ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
Le discussioni e le deliberazioni dell’Assemblea sono riassunte in un verbale redatto dal segretario e sottoscritto dal Presidente.
Ogni Socio ha diritto di Consultare il verbale e di trarne copia.
ARTICOLO 13 – Il Consiglio
Il Consiglio è composto da cinque a tredici Soci eletti dall’Assemblea dei Soci secondo le modalità previste dallo statuto e dal regolamento.
Il Consiglio:
- propone le linee programmatiche delle attività associative;
- determina, con voto qualificato dei due terzi, il numero massimo dei propri componenti;
- elegge, tra i propri componenti, il Presidente, il Segretario Generale, il Vicepresidente;
- approva i regolamenti dell’Associazione, nonché ogni loro modificazione;
- nomina e revoca, su proposta della Presidenza, i componenti della Consulta;
- ratifica la nomina dei Soci Benemeriti;apporta le modifiche dello statuto;
- stabilisce l’importo delle quote associative;
- esercita gli altri poteri attribuitigli dallo statuto e delibera su tutto quanto concerne la vita e l’attività dell’Associazione non demandato dallo statuto alla competenza di altri organi.
I membri del Consiglio durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di mancanza di uno o più Consiglieri, il Consiglio, con voto qualificato dei due terzi, su proposta della Presidenza, provvede alla sostituzione a mezzo cooptazione.
Il Consiglio è convocato dal Presidente ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Segretario Generale.
I lavori del Consiglio sono disciplinati da un apposito regolamento dallo stesso adottato.
ARTICOLO 14 – La Presidenza
La Presidenza è l’organo esecutivo ed amministrativo e in tale veste, ha ogni potere per il perseguimento degli scopi istituzionali e la continuità della gestione sociale.
La Presidenza è composta dal Presidente, dal Vicepresidente e dal Segretario Generale eletti dal Consiglio fra i propri membri.
I componenti della Presidenza durano in carica quanto il Consiglio e sono rieleggibili.
In particolare, la Presidenza:
- determina i criteri per la gestione organizzativa, amministrativa e finanziaria dell’Associazione;
- predispone i regolamenti, nonché ogni loro modificazione;
- predispone il bilancio preventivo e quello consuntivo, unitamente alla relazione economico-morale, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea;
- può delegare le proprie attribuzioni al Segretario Generale o al Vicepresidente compresa la gestione di dipartimenti e di rami di attività, determinando i limiti della delega;
- propone l’esclusione del Socio che abbia assunto comportamenti in contrasto con gli scopi e i fini associativi e, comunque, in violazione dello statuto, del regolamento e delle deliberazioni degli organi sociali;
- propone al Consiglio i nominativi della Consulta;
- nomina i Soci Benemeriti;
- esercita gli altri poteri attribuitile dallo statuto e dal regolamento.
ARTICOLO 15 – Il Presidente
Il Presidente rappresenta l’Associazione.
Il Presidente cura, d’intesa con il Segretario Generale e la Presidenza, i rapporti con istituzioni, enti, società ed organizzazioni nazionali ed internazionali, pubbliche e private, per il più efficace raggiungimento delle finalità e degli scopi istituzionali.
Le funzioni del Presidente:
- ha la legale rappresentanza dell’Associazione;
- convoca l’Assemblea dei Soci sia in caso di convocazione ordinaria che straordinaria;
- convoca il Consiglio;
- presiede l’Assemblea dei Soci e il Consiglio.
Il Presidente viene eletto dal Consiglio, dura in carica quanto il Consiglio ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il Presidente convoca l’Assemblea per l’elezione del Consiglio
Il Presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle indicazioni dell’Assemblea e del Consiglio.
ARTICOLO 16 – Il Segretario Generale
Le funzioni del Segretario Generale:
- coordina le attività degli uffici;
- adotta i provvedimenti necessari per il funzionamento e la gestione, anche amministrativa e finanziaria, dell’Associazione;
- ha delega di firma per tutte le operazioni necessarie all’espletamento delle iniziative decise dal Consiglio e dalla Presidenza;
- effettua le operazioni finanziarie dell’Associazione.
Il Segretario Generale viene eletto dal Consiglio, dura quanto il Consiglio ed è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
ARTICOLO 17 – Il Vicepresidente
Il Vicepresidente viene nominato dal Consiglio, dura quanto il Consiglio è rieleggibile. Cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dal Consiglio, con la maggioranza dei 2/3 dei componenti.
Il Vicepresidente opera su specifica delega del Presidente.
ARTICOLO 18 – Il Collegio dei Revisori dei conti
Il Collegio dei Revisori dei conti è l’organo di controllo amministrativo-finanziario, articolato nel rispetto dell’art.31 del d.lgs. 117/2017
Esso è formato da tre membri nominati dall’Assemblea dei Soci tra persone di comprovata competenza e professionalità, non necessariamente aderenti all’Associazione. Almeno uno dei revisori deve essere iscritto al relativo registro.
Il Collegio dei Revisori dei conti verifica la regolare tenuta delle scritture contabili e lo stato di cassa dell’Associazione. Verifica il bilancio/rendiconto economico-finanziario, consuntivo e preventivo, e presenta all’Assemblea dei Soci una relazione scritta relativamente al bilancio consuntivo.
Il Collegio dei Revisori dei conti rimane in carica per 3 (tre) esercizi, è rieleggibile ed elegge tra i suoi membri il Presidente. In caso di mancanza di un revisore, il Consiglio su proposta della Presidenza, provvede alla sostituzione.
ARTICOLO 19 – Il Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri decide su tutti i ricorsi presentati dagli organi sociali, ovvero da almeno un decimo dei Soci Ordinari, in ordine a violazioni dello statuto e del regolamento. Può proporre l’espulsione del Socio che abbia tenuto comportamenti in contrasto con i principi cui è ispirata l’attività dell’Associazione.
Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri, eletti dall’Assemblea dei Soci.
Il Collegio dei Probiviri elegge fra i suoi membri il Presidente.
I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
In caso di mancanza di un Proboviro, il Consiglio, su proposta della Presidenza, provvede alla sostituzione.
ARTICOLO 20 – I dipartimenti
La Presidenza si riserva la facoltà di istituire dei dipartimenti al fine di poter attribuire ad essi compiti per lo svolgimento delle attività dell’Associazione.
Tali dipartimenti avranno come fine quello di raggruppare progetti ed iniziative di una specifica area tematica.
Ciascun dipartimento ha il proprio responsabile, nominato dalla Presidenza.
I Dipartimenti rispondono al Segretario Generale che provvede anche al coordinamento tra i vari dipartimenti.
ARTICOLO 21 – Il patrimonio
Il patrimonio dell’Associazione è alimentato:
- dalle quote associative;
- da contributi dei Soci
- da contributi da parte di fondazioni, enti pubblici e privati, società, istituti e persone fisiche;
- da contributi dello Stato, di enti territoriali, dell’Unione Europea, di organismi internazionali;
- da lasciti e donazioni;
- da beni mobili e immobili acquisiti dall’Associazione;
- da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- da proventi da cessioni di beni e servizi ai Soci e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, svolte maniera ausiliaria e sussidiaria e, comunque, finalizzate al raggiungimento degli scopi istituzionali;
- rendite patrimoniali;
- da attività di raccolta fondi;
- da rimborsi da convenzioni;
- da ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.lgs. 117/2017
- prestiti infruttiferi da Soci;
ARTICOLO 22 – Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio
L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D. Lgs.117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.
ARTICOLO 23 – Il bilancio
I documenti di bilancio dell’Associazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.
I bilanci preventivo e consuntivo sono predisposto dalla Presidenza e vengono approvato dall’Assemblea ordinaria entro 6 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.
ARTICOLO 24 – Il bilancio sociale
È redatto nei casi e modi previsti dall’art. 14 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 25 – Personale retribuito
L’Associazione può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 26 – Assicurazione dei volontari
I Soci volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 27 – Modifiche statutarie
Le modifiche statutarie sono approvate a maggioranza del Consiglio e ratificate dall’Assemblea dei Soci.
ARTICOLO 28 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento dell’Associazione viene deliberato dall’Assemblea straordinaria. In tale eventualità il patrimonio sociale viene devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.
ARTICOLO 29 – Disposizioni finali
Per quanto non espressamente stabilito dal presente statuto valgono le regole del codice civile e le leggi vigenti in materia.
Si applicano tra l’altro l’articolo 2382 del codice civile e l’articolo 2475-ter del codice civile.